Immagine in bianco e nero che ritrae una calcolatrice, una penna, un paio di occhiali da vista e alcuni fogli con grafici a torta

La novità della legge di bilancio 2024 in tema di donazioni

  1. Introduzione
  2. Cosa accadeva prima della legge di bilancio 2024
  3. Cosa è l’azione di revocazione
  4. Cosa è l’azione di restituzione
    1. L’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti del bene donato
  5. La legge di bilancio 2024 a il nuovo inquadramento dell’azione di restituzione
  6. Conclusioni

Introduzione

La Legge di Bilancio 2024 porta un’enorme modifica in tema di donazioni eliminando la possibilità per gli eredi legittimari lesi nella propria quota di legittima, di esperire l’azione di restituzione per i beni donati che siano stati ceduti a terzi dal donatario. Vediamo cosa cambia.

Cosa accadeva prima della legge di bilancio 2024

Prima della Legge di Bilancio del 2024, la donazione di un bene poteva essere contestata dagli eredi legittimari del donante (coloro a cui la legge riserva il diritto di ottenere una quota di eredità o di altri diritti successori) mediante due distinte azioni:

E’ importante sottolineare che questa azione di riduzione è ancora oggi proponibile, ma variano fortemente le conseguenze nel caso in cui nel frattempo il donatario ha venduto a un terzo il bene ricevuto per donazione.

Ma andiamo con ordine.

Cosa è l’azione di revocazione

L’azione di revocazione è regolata dal nostro Codice Civile dall’artt. 800 e seguenti.

La donazione può essere revocata in due specifici casi:

Ad ogni modo il nostro Codice Civile pone un limite all’esercizio dell’azione di revocazione; la stessa, infatti non può essere nel caso in cui sia una donazione remuneratoria o fatta in caso di matrimonio.

Cosa è l’azione di restituzione

L’azione di restituzione è un’azione giudiziale a mezzo della quale la restituzione di un bene può essere richiesta da un legittimario che vede lesi i propri diritti di legittima da una donazione o da una disposizione che il de cuius ha inserito nel testamento.

L’azione di restituzione deve essere esperita in seguito all’azione di riduzione, che ha lo scopo di far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre.

Si deve precisare inoltre che l’azione di restituzione si esercita contro chi ha beneficiato delle disposizioni del bene che ledano la quota di legittima, dunque anche nei confronti dei donatari.

Lo scopo dell’azione di restituzione è quello di rendere inefficace la disposizione che lede le quote di legittima solo nella misura che è necessaria a reintegrare queste quote.

Volendo fare un esempio per chiarire il concetto, possiamo dire che se Tizio dona un bene immobile che vale 100 a Caio, suo amico, il figlio di Tizio che vede lesa la proprio quota di legittima per un valore di 50, potrà ben esperire azione di restituzione nei confronti di Caio, ma solo per il valore di 50, cioè il valore necessario a vedere reintegrata la lesione della propria quota di legittima.

L’azione di restituzione nei confronti dei terzi acquirenti del bene donato

Analizziamo il caso in cui il donatario contro cui sia stata esperita vittoriosamente l’azione di restituzione, ha alienato il bene che sia stato oggetto di azione di riduzione, ad un soggetto terzo.

Prima della Legge di Bilancio 2024, nel caso in cui il donatario avesse venduto il bene ricevuto per donazione a un terzo, il legittimario leso, entro 20 anni dalla donazione, avrebbe potuto esperire azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente chiedendo la riconsegna del bene.

Molto importante è notare anche che l’accoglimento dell’azione di riduzione, avrebbe travolto anche eventuali iscrizioni ipotecarie effettuate da banche o istituti di credito sul bene ai fini della concessione di un mutuo.

La legge di bilancio 2024 a il nuovo inquadramento dell’azione di restituzione

Cosa cambia dal 1° gennaio 2024?

La Legge di Bilancio 2024, ha apportato una notevole modifica in tema di donazioni ed azione di restituzione.

A partire da questa data, infatti, l’erede legittimario che veda lesa la propria quota di legittima, non potrà più agire con azione di restituzione, nei confronti del terzo che abbia acquistato il bene dal donatario.

Il legittimario leso, potrà sempre agire nei confronti del donatario che abbia alienato il bene.

Quale è il grande cambiamento allora?

La grande novità è che il legittimario leso dovrà agire nei confronti del soggetto donatario che ha alienato il bene, ma se questi non è solvibile e dunque non ha le capienze economiche per fare fronte alla richiesta di restituzione avanzata da parte del legittimario leso e accolta, quest’ultimo non potrà pretendere la restituzione del bene da parte del terzo che lo abbia acquistato dal donatario.

Conclusioni

In conclusione, la nuova impostazione della Legge di Bilancio 2024 mira a rendere più sicura la circolazione di un bene donato.

Con questa novità infatti sarà sicuramente più agevole per il terzo acquirente di un bene donato, di chiedere ed ottenere un mutuo iscrivendo ipoteca sul medesimo bene, data l’impossibilità di vedersi richiesta la restituzione dello stesso da parte del legittimario leso e la conseguente impossibilità di vedere travolte le ipoteche eventualmente iscritte.

Non si devono trascurare però i problemi che questa novità comporta per i legittimari lesi, i quali rischiano di vedere non soddisfatte le proprio richieste nel caso in cui il donatario che ha alienato il bene pervenuto per donazione, sia insolvente, e quindi non sia in grado di compensare in denaro quanto spettante al legittimario leso che agisce nei suoi confronti al fine di vedere reintegrata la propria quota.