- Introduzione
- Cosa è il regime di comunione legale dei beni
- La vicenda
- Il regime patrimoniale degli acquirenti
- La “Lex rei sitae”
- Conclusioni
Introduzione
Due clienti originari di un Paese non europeo, coniugati in regime di comunione legale dei beni, volevano acquistare insieme un immobile in Italia, e intendevano inizialmente partecipare entrambi all’atto di compravendita.
Pochissimi giorni prima dell’atto, però, la coniuge mi ha comunicato l’impossibilità di recarsi in Italia.
Come fare allora per far acquistare il bene ad entrambi i coniugi quando uno solo partecipa all’atto di compravendita?
Cosa è il regime di comunione legale dei beni
I Italia la comunione legale dei beni è il regime patrimoniale della famiglia grazie al quale i beni che i coniugi acquistano, anche separatamente, durante il matrimonio, sono comuni a entrambi.
La comunione che si instaura è una comunione senza quote, e quindi ciascun coniuge diverrà titolare di un diritto che ha ad oggetto tutti i beni della comunione per l’intero e non in relazione ad una quota.
Il regime di comunione legale, è un tipo di regime patrimoniale che opera, appunto, per legge, qualora i coniugi non abbiano espresso una differente scelta al momento del matrimonio.
La comunione legale e l’acquisto di un bene
Ai sensi dell’art. 177 c.c. nel momento in cui anche solo un coniuge in regime di comunione legale dei beni interviene all’atto di compravendita, il bene acquistato diviene automaticamente di proprietà di entrambi i coniugi.
Ovviamente ci sono modi grazie ai quali il coniuge coniugato in regime di comunione legale dei beni può acquistare un bene durante il matrimonio e non farlo entrare automaticamente a fare parte della comunione.
I beni esclusi dalla comunione legale
L’art. 179 c.c. indica le casistiche nelle quali i beni non entrano a fare parte della comunione legale; queste possono essere così riassunte:
- beni appartenenti al coniuge prima del matrimonio, o sui quali il coniuge aveva un diritto reale di godimento (I diritti reali: quali sono e come si dividono – The Legal Nook (antonellolawfirm.com);
- beni che un coniuge acquista successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione se non specificato che sono destinati alla comunione;
- beni di uso strettamente personale;
- beni destinati all’esercizio della professione, se non destinati alla conduzione di un’azienda che fa parte della comunione;
- beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno o le pensioni conseguenti alla perdita di capacità lavorativa;
- beni acquistati con il prezzo del trasferimento o con lo scambio di beni personali.
La vicenda
Due coniugi residenti e coniugati in uno Stato estero non appartenente all’Unione Europea, volevano acquistare la piena proprietà di un bene immobile.
Il loro desiderio era quello di essere presenti di persona all’atto di compravendita, ma a pochi giorni dall’atto stesso uno di loro si è trovato impossibilitato a partire per l’Italia.
Come fare dunque ad esaudire il desiderio dei clienti di acquistare entrambi l’immobile?
Il regime patrimoniale degli acquirenti
E’ stato necessario prima di tutto comprendere quale fosse il regime patrimoniale adottato dagli acquirenti.
Nello specifico la legge dello Stato in cui si sono sposati e dove risiedono, prevede che, in assenza di altra dichiarazione, il regime patrimoniale applicabile ai coniugi è quello della comunione legale.
Verificato che i coniugi non avessero optato per differenti regimi patrimoniali, né in sede di matrimonio, né successivamente, è stato possibile prendere come riferimento questo criterio per far sì che anche intervenendo solo uno dei due, l’immobile fosse acquistato da entrambi.
La “Lex rei sitae”
Secondo il diritto internazionale privato vigente nello Stato di residenza dei due coniugi, per giunta, in riguardo al regime patrimoniale della famiglia, si applica il principio della “lex rei sitae”, che richiama espressamente la legge vigente nel luogo in cui si trova l’immobile da acquistare (rei sitae, appunto).
Conclusioni
La vicenda si è conclusa con l’acquisto dell’immobile da parte di entrambi i coniugi, anche se solo uno dei due è potuto essere presente all’atto.
In questa vicenda di diritto internazionale privato è stato necessario verificare accuratamente una serie di informazioni e di documenti, e comprendere come le leggi di stati diversi potessero coordinarsi tra loro.
E’ molto importante ricordare che questa tipologia di analisi richiede grande attenzione e deve essere effettuata caso per caso.
Ovviamente non sempre si può ricorrere alle soluzioni sopra indicate, e, può accadere che siano possibili due o più soluzioni differenti.
Pertanto è sempre necessario uno studio approfondito, non solo degli elementi oggettivi a disposizione, ma anche delle esigenze dei clienti assistiti.

