- Introduzione
- Lo stallo
- La clausola della roulette russa (detta anche del cowboy o anti-stallo)
- La Giurisprudenza
- Le Massime Notarili
Introduzione
Nelle società in cui la partecipazione dei soci è paritaria e gli stessi hanno anche poteri gestori, si può giungere ad uno stallo decisionale.
La casistica è frequente soprattutto nei momento di disaccordo in merito alla gestione societaria.
La clausola della roulette russa (detta anche del cowboy o anti-stallo) è uno dei meccanismi che mira a risolvere questa stasi.
Lo stallo
Molto spesso nelle società, il capitale, viene ripartito in maniera paritaria tra i soci che gestiscono anche l’impresa.
Un esempio concreto in una S.R.L. è quello della previsione di un consiglio di amministrazione composto da quattro soci che detengono ciascuno il 25% delle partecipazioni.
Altro frequente caso di stallo è quando la compagine sociale è costituita solo da due soci che detengono pari quota.
In questi casi la società funziona sino a che non sorgono i primi problemi di differenti vedute sulla gestione della società stessa, a seguito dei quali c’è il forte rischio del verificarsi di una situazione di stallo (deadlock), senza possibilità che questa stasi venga risolta.
In questi casi è sempre necessaria un’attenta analisi strategica volta sia a prevedere una possibile situazione di conflitto tra soci, che rimedi che mirano a sciogliere la situazione di stallo, con lo scopo principale di far sì che la società continui a funzionare, altrimenti l’unico scenario possibile è lo scioglimento della stessa.
Questa ultima soluzione comporterebbe sicuramente una perdita per le società che si trovano in attivo o che comunque avrebbero notevoli potenzialità.
La clausola della roulette russa (detta anche del cowboy o anti-stallo)
Il diritto societario prevede diversi meccanismi volti a prevenire o gestire le situazioni di stallo, ed alcuni di questi hanno lo scopo di mantenere il rapporto sociale in vita, mentre altri mirano allo scioglimento dello stesso.
In particolare la clausola della roulette russa, di matrice anglosassone, conferisce ad un socio la possibilità di iniziare una procedura per la determinazione del prezzo di trasferimento delle partecipazioni sociali.
Il funzionamento della clausola, nella pratica, è semplice: un socio fa all’altro socio un’offerta per acquistare la partecipazione sociale indicando il prezzo di acquisto.
Chi ha ricevuto la proposta può:
- vendere la propria partecipazione; oppure
- diviene obbligato ad acquistare la partecipazione del socio che ha fatto la proposta, pagando il prezzo indicato nella stessa.
Il vantaggio evidente è sicuramente la rapidità, poiché ogni socio ha una possibilità di acquistare la partecipazione dell’altro (metaforicamente ogni socio può sparare un colpo o shot).
Altro vantaggio è che il socio che intende acquistare per diventare socio unico proporrà un prezzo realistico, per non rischiare di essere costretto a vendere ad un prezzo basso.
La difficoltà di utilizzo della clausola nella prassi, invece, sta nel fatto che il socio che attiva il meccanismo della roulette russa potrebbe vedere la stessa ritorcersi contro di lui, trovandosi costretto a vendere la sua partecipazione.
La Giurisprudenza
Con la sentenza n. 22375 del 25 luglio 2023, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in senso favorevole sulla validità della clausola della roulette russa che, nel caso di specie, era contenuta in un patto parasociale.
La Suprema Corte sottolinea come la struttura stessa della clausola della roulette russa rappresenta intrinsecamente una barriera al mero arbitrio di una delle parti nella determinazione del prezzo, nonostante l’assenza di criteri oggettivi ai quali fare riferimento.
La Corte prosegue inoltre, in adiacenza anche alla Massima Notarile n. 181 del Consiglio Notarile di Milano, indicando come non vi siano limiti normativi in merito alla libertà negoziale delle parti per quanto riguarda il principio di equa valorizzazione.
È molto interessante sottolineare anche che la Suprema Corte si spinge oltre, sostenenedo, che la clausola della roulette russa non incarna un exit passivo o forzato del socio cui viene proposta, poiché configurandosi in capo a questo una facoltà di scelta, tanto basta a toglierlo da una posizione di soggezione nei confronti dell’offerente.
Le Massime Notarili
Tra le Massime Notarili più rilevanti, possiamo indicare le seguenti:
- numero 181/2019 Consiglio Notarile di Milano con la quale si ritiene legittimo l’inserimento della clausola della roulette russa nello statuto sociale;
- numero 72/2020 Consiglio Notarile di Firenze con la quale si ritengono legittime le clausole anti-stallo che non incidono sulle partecipazioni dei soci ma che prevengono e/o risolvono lo stallo decisionale mediante l’utilizzo dei termini e/o delle condizioni;
- numero 73/202 Consiglio Notarile di Firenze che ritiene legittima la clausola statutaria di roulette russa anche in assenza di un meccanismo o di criteri di predeterminazione del prezzo delle partecipazioni oggetto di trasferimento; e nemmeno rileva che il valore sia o meno pari a quello determinabile in sede di recesso ai sensi degli articoli 2437 e 2437;
- numero 198/2021 Consiglio Notarile di Milano che rappresenta una variazione sul tema della clausola della roulette rissa, secondo la quale in caso di socio inadempiente nell’acquisto della partecipazione, l’altra parte ha diritto ad acquistare la stessa in misura tale da superare lo stallo con un corrispettivo ridotto a titolo di penale.

