- Introduzione
- Il funzionamento del deposito prezzo
- Vantaggi del deposito prezzo per l’acquirente
- Vantaggi del deposito prezzo per il venditore
- Il deposito prezzo nelle compravendite con acquirenti stranieri
Introduzione
Il deposito prezzo viene introdotto nel nostro Ordinamento nel 2017 con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017 n. 124). Grazie all’istituto del deposito prezzo, una delle parti del contratto di compravendita, o di altro atto traslativo a titolo oneroso, può domandare al notaio di depositare il prezzo di acquisto su un apposito conto corrente, il cosiddetto conto dedicato.
Il funzionamento del deposito prezzo
È utile premettere che, una volta firmato l’atto, il notaio provvederà all’espletamento delle formalità necessarie all’iscrizione dello stesso nella Conservatoria dei Registri Immobiliari competente.
Nel tempo che intercorre tra la stipula dell’atto e la sua trascrizione l’acquirente può essere esposto al rischio che venga trascritta o iscritta una formalità sul bene acquistato, anche se si deve sottolineare che solitamente i Notai sono celeri nel provvedere a tali adempimenti.
Con il deposito pezzo, il prezzo di acquisto rimane depositato sul un conto dedicato intestato al notaio fintanto che lo stesso provvede alla trascrizione dell’atto, dopo aver controllato che non vi siano iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile.
Una volta che il notaio provvede alla trascrizione dell’atto, trasferisce il prezzo dal proprio conto dedicato al conto intestato alla parte venditrice.
Si deve sottolineare che lo strumento del deposito del prezzo non è obbligatorio, ma integra una facoltà per una delle parti, o per entrambe di richiedere l’utilizzo.
Il conto dedicato del notaio
Il conto dedicato, è un conto intestato al notaio.
Il notaio utilizza il conto dedicato per le somme che non trattiene, ma che deve versare ad altri, come ad esempio l’importo del prezzo di acquisto.
Le somme depositate sul conto dedicato costituiscono un “patrimonio separato” e non possono essere aggredite da eventuali creditori del notaio; allo stesso modo, tali somme, non entrano a fare parte della successione o del regime patrimoniale della famiglia del notaio.
Vantaggi del deposito prezzo per l’acquirente
Come si può comprendere, mediante l’utilizzo del deposito prezzo l’acquirente viene tutelato. Nel caso in cui il notaio rogante, rinvenga delle trascrizioni presenti sul bene tra il giorno dell’atto e quello della trascrizione dello steso, non provvederà al versamento del prezzo al venditore.
Il deposito prezzo è inoltre utile in altri casi:
- quando sul bene è trascritto un pignoramento o iscritta un’ipoteca e l’acquirente intende pagare il prezzo solo una volta cancellati;
- quando il bene è soggetto a prelazione legale e si conviene in atto il pagamento del prezzo solo nel momento in cui non vi è più possibilità che venga esercitata la prelazione;
- quando si acquista un immobile non libero da persone o cose e si conviene che il prezzo venga pagato solo quando questo sia liberato.
Vantaggi del deposito prezzo per il venditore
L’utilizzo dell’istituto del deposito prezzo può comportare vantaggi anche per il venditore.
Il giorno del rogito infatti, il prezzo di acquisto dovrà essere presente sul conto dedicato del notaio.
Il venditore, dunque, sarà sicuro, non solo dell’effettivo incasso della somma, ma anche che il trasferimento del prezzo dal conto dedicato del notaio al proprio conto si perfezionerà in maniera corretta.
Il deposito prezzo nelle compravendite con acquirenti stranieri
Il deposito prezzo è molto utile quando ad acquistare un immobile sono cittadini stranieri che non sono intestatari di un conto bancario in Italia.
I cittadini stranieri interessati all’acquisto, possono effettuare il versamento del prezzo sul conto dedicato del notaio. In questo modo, il giorno del rogito le somme sono presenti sul conto dedicato del notaio, e i cittadini stranieri possono acquistare senza preoccupazioni del punto di vista dei modi del pagamento.
Il conto deposito è inoltre molto utile, se combinato anche con altri istituti, quando gli acquirenti residenti all’estero, non possano o non vogliano recarsi dal notaio il giorno del rogito.

