immagine in bianco e nero che rappresenta l'esposizione di quadri e opere di arte moderna

Il certificato di autenticità (o autentica) dell’opera d’arte

  1. Introduzione
  2. Il certificato di autenticità delle opere d’arte
  3. Il contenuto del certificato di autenticità
  4. Funzione del certificato di autenticità
  5. Chi può autenticare un’opera d’arte
  6. L’obbligo del rilascio del certificato di autenticità: la differenza tra i professionisti e i privati

Introduzione

Il certificato di autenticità dell’opera d’arte assume un ruolo fondamentale sotto molteplici punti di vista, dalla compravendita dell’opera alla valutazione di mercato, passando per la costruzione dell’Archivio di Artista.

Non mancano le zone di ombra negli ambiti che, non opportunamente regolamentati, danno luogo ad incertezze e difficoltà.

Nell’articolo una panoramica sul certificato di autenticità dell’opera d’arte.

Il certificato di autenticità delle opere d’arte

Il certificato di autenticità, detto anche autentica dell’opera d’arte, è un documento avente forma scritta che attesta l’originalità e la paternità di un’opera d’arte.

L’importanza del certificato è sottolineata dall’art. 64 del D.lgs. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) il quale ne impone la consegna all’acquirente da parte di coloro che esercitano l’attività di vendita al pubblico, di esposizione ai fini di commercio, di intermediazione finalizzata alla vendita o di o comunque a chi abitualmente vende opere di pittura, scultura, grafica, o oggetti di antichità o di interesse storico archeologico di consegnare all’acquirente un documento che attesta l’autenticità o la probabile attribuzione. Il certificato dovrebbe sempre accompagnare l’opera d’arte nel momento in cui questa viene venduta, ma, secondo quanto indicato nella l. 633 del 22 aprile 1941 (legge sul diritto d’autore), in Italia non esiste alcuna procedura ufficiale e codificata per autenticare le opere d’arte.

Il contenuto del certificato di autenticità

Il contenuto dell’autentica dell’opera d’arte non è regolato dalla legge, pertanto la sua determinazione si è sviluppata nella prassi.

Solitamente il certificato contiene una dichiarazione riguardo all’autenticità dell’opera e alla sua appartenenza ad un determinato artista.

Oltre a questo, il contenuto è riguarda:

Funzione del certificato di autenticità

Il certificato ha differenti funzioni.

Nella compravendita di un’opera d’arte funge da garanzia dell’autenticità dell’opera e dell’attribuzione ad un determinato artista.

Altra importante funzione è quella che permette all’artista la costruzione del proprio archivio, il c.d. Archivio d’Artista.

Inoltre il certificato è determinante in sede di valutazione di mercato dell’opera.

Chi può autenticare un’opera d’arte

Anche in questo caso non vengono dettate regole specifiche, ma le stesse vengono formate dal mercato e dalla prassi. Pertanto non è possibile ricorrere a modelli o procedure prestabilite da seguire.

In ogni caso l’artista ha il diritto esclusivo di paternità sull’opera, ai sensi dell’art. 20 della Legge sul Diritto d’Autore (legge n. 633 del 22 aprile 1941. Questo significa che può rilasciare un certificato di autenticità che attesta la sua creazione dell’opera.

Oltre all’artista, l’autenticità dell’opera può essere certificata anche da altri soggetti, come ad esempio:

In ogni caso, non essendo previsto un diritto di esclusiva per la certificazione, questa può essere effettuata da chiunque rivesta un ruolo autorevole materia e abbia le competenze necessarie; in caso di assenza di autorevolezza, infatti, il certificato si troverebbe di fatto a non avere alcun valore.

L’obbligo del rilascio del certificato di autenticità: la differenza tra i professionisti e i privati

Il richiamato art. 64 elenca in maniera puntuale i soggetti che sono obbligati a consegnare, all’acquirente dell’opera, il certificato che attesta l’autenticità o almeno al probabile attribuzione dell’opera.

La zona grigia sta nel fatto che tale obbligo è imposto solo ai professionisti del mercato dell’arte e non anche ai privati, campo nel quale le transazioni spesso non sono accompagnate da alcuna consegna del certificato.

Altro punto da sottolineare è che, per espressa previsione dell’art 64, il certificato è richiesto solo per alcune tipologie di opere.

In ogni caso è sempre opportuno che l’acquirente richieda la consegna del certificato, sia quando la transazione avviene con un professionista che quando avviene con un privato; questo non basta, perché è altresì necessario procedere ad una puntale verifica del contenuto dello stesso, oltre all’analisi di altri indici che possono incrementare o diminuire il valore dell’opera.