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immagine in bianco e nero che mostra due persona e auna scrivania che si stringono la mano

La procura

  1. Introduzione
  2. La procura
    1. Contemplatio domini
    2. La forma della procura
  3. I tipi di procura in riferimento ai poteri del rappresentante
  4. A cosa prestare attenzione

Introduzione

Accade di frequente che una delle parti o addirittura entrambe, per le più disparate ragioni, non possono o non vogliono essere presenti al momento della conclusione di un atto giuridico (o di un contratto).

Spesso questo avviene nelle compravendite immobiliari soprattutto quando l’acquirente, il venditore o entrambi sono cittadini stranieri (come abbiamo visto nell’articolo Come acquistare un’immobile con procura – The Legal Nook (antonellolawfirm.com)).

Ma può accadere in ogni altra circostanza. In questi casi la procura si rivela uno strumento davvero molto utile per permettere di pervenire in maniera agevole alla conclusione dell’affare.

La procura

La procura è un negozio unilaterale recettizio con cui un soggetto (rappresentato) conferisce ad un altro (rappresentante) il potere di rappresentarlo.

In altre parole, con la procura, il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di rappresentanza.

Lo scopo dell’istituto è quello di consentire ad un soggetto di farsi sostituire da un altro per il compimento di un atto giuridico o di più atti giuridici.

La procura ha inoltre la funzione di rendere noto ai soggetti terzi che il rappresentante è stato autorizzato ad agire in nome e per conto del rappresentato.

Contemplatio domini

Quando si parla di procura ci si può imbattere anche nel termine latino “contemplatio domini”.

Ai sensi dell’art 1388 c.c., che disciplina la c.d. rappresentanza diretta, quando un contratto è concluso dal rappresentante nel nome, nell’interesse del rappresentato ed entro i limiti delle facoltà conferite con la procura, gli effetti del negozio giuridico concluso dal rappresentato si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.

La forma della procura

In linea generale nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della libertà delle forme.

Si deve specificare però che, a mente dell’art. 1392 c.c., la procura non ha effetto se non è conferita nella stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Pertanto in caso di trasferimento di diritti reali su un bene immobile (ad esempio al compravendita di immobile), la procura dovrà avere la stessa forma prescritta per l’atto di trasferimento, e quindi la forma scritta sia scrittura privata autenticata o che atto pubblico.

I tipi di procura in riferimento ai poteri del rappresentante

In riferimento ai poteri conferiti al rappresentante si possono distinguere tre tipi di procura:

A cosa prestare attenzione

La procura è uno strumento di innegabile utilità e praticità che permette una più agevole conclusione dei contratti e degli atti giuridici anche quando le parti non sono presenti di persona.

In ogni caso è sempre necessario effettuare una corretta valutazione in merito al caso concreto e alle finalità della procura allo scopo di determinare correttamente i passaggi da compiere. Alcune delle decisioni più importanti riguardano la tipologia di procura da utilizzare, il corretto inserimento dei dati, la chiara definizione dei poteri conferiti al rappresentante e la loro eventuale limitazione, la presenza di un potenziale conflitto di interessi, e molti altri fattori.