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DDL Concorrenza e startup innovative: ancora novità

  1. Introduzione
  2. Le novità
    1. Il capitale sociale
    2. L’attività prevalente di agenzia e consulenza
    3. Le dimensioni della società
    4. La privativa industriale
    5. Il mantenimento dello status di startup innovativa sino a 5 anni
    6. Il mantenimento dello status di startup oltre i 5 anni
    7. I fondi pensione
    8. Detrazioni fiscali
  3. Disposizioni transitorie per le startup innovative già iscritte nella sezione speciale

Introduzione

Ancora possibili variazioni nel panorama dell’innovazione italiano con l’emendamento al DDL Concorrenza, approvato alla Camera il 27 novembre 2024, in attesa di voto favorevole al Senato.

Dunque le disposizioni di seguito indicate, non sono ancora definitive, potendo anche subire variazioni.

Ad ogni modo, anche in attesa della definitività, è interessante seguire il percorso evolutivo di questi interventi (per una visione del contenuto del DL Concorrenza, prima degli emendamenti: https://antonellolawfirm.com/2024/08/07/startup-innovative-e-novita-2024/).

Le novità

L’emendamento al DDL concorrenza contiene interessanti novità e nuove opportunità per le startup innovative del nostro Paese.

Il capitale sociale

La prima importante variazione è quella relativa al capitale sociale.

Viene rimosso il requisito inizialmente inerita, pertanto non è più necessario il rispetto del requisito del capitale minimo di 20.000 euro entro il secondo anno dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

L’attività prevalente di agenzia e consulenza

Viene inserito il divieto, per la qualifica di startup innovativa, di svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza.

Pertanto queste attività non possono essere svolte in via prevalente, ma possono essere effettuate in via non prevalente.

Le dimensioni della società

Con l’emendamento, solo le società che rientrano nelle categorie di micro, piccole o media imprese (MPMI) possono iscriversi nella sezione speciale.

Per quanto riguarda i criteri per la classificazione delle imprese nella categoria MPMI, si rimanda alla Raccomandazione 2003/361/CE.

Pertanto vengono escluse le grandi imprese.

La privativa industriale

Viene rimosso l’obbligo di effettivo utilizzo della privativa industriale da parte dell’impresa.

Il mantenimento dello status di startup innovativa sino a 5 anni

Vengono introdotte alcune condizioni da soddisfare alternativamente per il mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese alla fine del terzo anno:

Il mantenimento dello status di startup oltre i 5 anni

Resta fermo che il periodo “ordinario”, nel caso di rispetto dei requisiti, per il mantenimento dell’scrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese è di 5 anni.

L’emendamento però inserisce la possibilità di mantenere lo status più a lungo.

L’estensione si riferisce ad un ulteriore periodo di due anni, sino a un massimo di quattro per le scaleup, nel caso sia rispettato uno dei requisiti:

I fondi pensione

Un’altra importante novità che mira a iniettare nuova liquidità nel settore dell’innovazione è quella relativa agli investimenti da parte dei fondi pensione e delle casse previdenziali private.

Questi soggetti, infatti, al fine di mantenere l’esenzione fiscale sul capital gain al 26%, devono destinare una parte del portafoglio in fondi di venture capital (5% nel 2025 e 10% negli anni successivi).

Detrazioni fiscali

Dal 1° gennaio 2025, le detrazioni IRPEF in “de minimis” vengono aumentate dal 50% al 65%.

Disposizioni transitorie per le startup innovative già iscritte nella sezione speciale

Le variazioni, in caso di approvazione definitiva, riguardano anche le startup già iscritte nella sezione speciale, che possono permanervi se vengono incrementate al 25% le spese in ricerca e sviluppo o se viene ottenuto un brevetto.

Si ha una differenza tra: