immagine in bianco e nero che rappresenta un uomo e una donna che si stringono la mano

Il trust in breve

  1. Introduzione
  2. Cosa è il trust in breve
    1. I soggetti del trust
    2. L’oggetto del trust
  3. La segregazione patrimoniale
  4. La legge applicabile al trust

Introduzione

Il trust è un istituto di derivazione anglosassone molto utilizzato in Italia per la sua utilità in diversi ambiti.

Il trust è un grande ausilio per una corretta gestione del passaggio generazionale dei beni, ma non solo. Lo strumento può essere utilizzato per una separazione patrimoniale e per il raggiungimento di specifici scopi o a favore di determinati beneficiari.

Infine, grazie ad un corretto utilizzo del trust, i soggetti interessati possono beneficiare di agevolazioni fiscali, come l’abbattimento delle tasse per i trasferimenti immobiliari, la generale riduzione delle tasse, nonché l’elevato livello di privacy offerto dall’istituto.

Prima di approcciare a questi vantaggi, però, è untile una breve panoramica sull’istituto del trust, allo scopo di inquadrare in breve ed in modo semplice gli elementi più rilevanti per la comprensione di tematiche più specifiche relative all’istituto, che verranno trattate successivamente.

Cosa è il trust in breve

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone mediante il quale il soggetto disponente (settlor) separa alcuni beni dal suo patrimonio destinandoli al perseguimento di interessi specifici a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di un determinato scopo. Con la separazione, che può avvenire per atto tra vivi o a causa di morte, la titolarità e la gestione dei beni viene trasferita ad un altro soggetto (trustee o gestore).

I soggetti del trust

I soggetti del trust sono:

L’oggetto del trust

Possono formare oggetto del trust:

La segregazione patrimoniale

Il principale effetto del trust è quello della segregazione patrimoniale poiché i beni conferiti in trust formano un patrimonio separato rispetto ai patrimoni personali del settlor e del trustee.

In questo modo i beni separati non possono essere aggrediti dai creditori di questi soggetti.

Si deve precisare poi che la titolarità dei beni del trust e dei diritti è attribuita al trustee che lo amministra nell’interesse del beneficiario o dei beneficiari, o per perseguire gli scopi individuati dal disponente.

La legge applicabile al trust

Il trust non è regolato dalla legge italiana, ma con la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, è uno strumento di diritto privato legittimo.

Proprio perché non esiste una regolamentazione specifica interna allo Stato Italiano, il settlor può scegliere la legge applicabile al trust tra quelle degli ordinamenti stranieri che, al contrario, hanno una disciplina ad hoc del trust.

Questo comporta un grande vantaggio, poiché l’individuazione della legge applicabile può essere fatta di volta in volta volta tenendo conto delle specifiche esigenze. Al contempo però, tale scelta rappresenta un momento cruciale da ponderare con grande attenzione tenendo conto di tutti gli elementi inerenti al caso concreto.

Tale scelta, prende ancora più valore se si pensa che, se non viene effettuata, si applica la legge dello stato con il quale il trust ha connessioni più strette; legge che potrebbe non essere la più idonea per il caso di specie.