Immagine in bianco e nero di un aereoplanino di carta con la scritta "startup"

Avviare un’attività economica in Italia: guida per stranieri – parte 2

Introduzione

Nel primo contributo di questa serie (che trovi qui) è tracciato il quadro generale delle differenze tra cittadini UE ed extra-UE nell’accesso all’imprenditoria italiana, distinguendo i due principali modelli operativi: l’impresa e il lavoro autonomo. In questo secondo articolo si entra nello specifico degli aspetti previdenziali, analizzando i differenti regimi contributivi riservati a chi avvia un’attività in Italia.

Il sistema previdenziale: INPS IVS, Casse professionali e Gestione separata

L’aspetto previdenziale è spesso quello che genera maggiore incertezza nei soggetti stranieri che si apprestano ad avviare un’attività in Italia, in quanto convivono diversi istituti con modalità molto differenti tra loro. In generale si può affermare che le regole dipendono, anche in questo caso, dal tipo di attività svolta.

Commercianti e Artigiani: la Gestione IVS INPS

Chi svolge attività di impresa commerciale o di artigiano è tenuto rispettivamente a iscriversi alla Gestione Commercianti o alla Gestione Artigiani dell’INPS, a seconda del settore.

In questa situazione, i contributi sono dovuti su base annuale e si calcolano su un reddito minimale — che per il 2026 è pari a circa 18.500 euro — indipendentemente dal reddito effettivamente prodotto. Questo significa che anche in assenza di ricavi, o con ricavi inferiori a tale soglia, il contribuente deve versare i contributi minimi, che ammontano a circa 4.000-4.500 euro annui a seconda della Gestione. L’aspetto è particolarmente importante perché, specialmente nelle prime fasi di avvio dell’attività, la contribuzione INPS può costituire l’impegno finanziario più rilevante.

Sul reddito eccedente il minimale si applica un’aliquota contributiva del 25% circa. E’ comunque in alcuni casi prevista una agevolazione, in particolare una riduzione del 35% dei contributi, riservata ai soggetti in regime forfettario (un regime fiscale che approfondiremo in seguito).

Professionisti ordinistici: le Casse di previdenza private

I professionisti iscritti a un Ordine o Collegio professionale (avvocati, ingegneri, architetti, medici, commercialisti, ecc.) versano i propri contributi previdenziali non all’INPS, bensì alla rispettiva Cassa professionale privata. Ogni Cassa ha regole proprie in materia di aliquote, minimali, modalità di calcolo e obblighi dichiarativi. Inoltre alcune Casse previdenziali offrono dei regimi agevolativi riservati ai più giovani o ai primi anni di attività, ad esempio esclusione dai minimali, aliquote ridotte, ecc., finalizzati a rendere meno impegnativo l’accesso alle professioni.

Anche i cittadini stranieri — UE ed extra-UE — che esercitino una professione ordinistica in Italia sono tenuti all’iscrizione alla Cassa competente, a condizione ovviamente di soddisfare i requisiti di abilitazione professionale previsti dalla normativa italiana (equivalenza o riconoscimento del titolo estero, esame di Stato ove richiesto, ecc.).

Professionisti senza Cassa: la Gestione Separata INPS

Chi invece svolge un’attività di lavoro autonomo senza appartenere a un Ordine senza Cassa e senza essere inquadrabile come imprenditore confluisce nella residuale Gestione Separata INPS, istituita dalla Legge n. 335/1995. E’ il caso di informatici, personal trainers, e molte altre figure emergenti in questi anni.

L’aliquota contributiva applicabile in questo caso è attualmente circa il 26% del reddito netto prodotto, senza previsione di un minimale fisso. In altre parole si versa solo se e quando si producono redditi. Questa caratteristica rende la Gestione Separata particolarmente adatta a chi è nelle fasi iniziali dell’attività o ha redditi discontinui.

Accordi internazionali e totalizzazione dei periodi contributivi

Un aspetto di grande rilevanza pratica per i cittadini stranieri riguarda il riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi di contribuzione maturati all’estero. E’ quindi possibile versare contributi in Italia con le regole descritte sopra per poi vedersi riconosciuti altri contributi versati fuori dal Paese.

L’Italia ha sottoscritto numerose convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con Paesi terzi (tra cui USA, Canada, Australia, svariati Paesi latinoamericani e asiatici), nonché accordi multilaterali nell’ambito UE (Regolamento CE n. 883/2004 per i cittadini comunitari). Tali accordi consentono, a determinate condizioni, di totalizzare i periodi assicurativi maturati nei diversi Paesi per raggiungere i requisiti minimi di accesso alle prestazioni pensionistiche.

È quindi fondamentale, per il professionista o imprenditore straniero che inizia a contribuire in Italia, verificare l’esistenza di una convenzione applicabile con il proprio Paese d’origine e comprenderne i meccanismi, al fine di non disperdere la contribuzione pregressa e ottimizzare il versamento.