Introduzione
Nei contributi precedenti di questa serie abbiamo analizzato il quadro generale dell’accesso all’imprenditoria italiana per i cittadini stranieri (Parte 1) e accennato al sistema previdenziale composto dai suoi diversi istituti (Parte 2). In questo terzo articolo affrontiamo il sistema fiscale, con particolare attenzione ai regimi disponibili per chi avvia un’attività individuale in Italia: dal regime forfettario, più volte già citato, al regime ordinario, fino ad alcuni cenni sui regimi speciali rilevanti per i soggetti provenienti dall’estero.
Il sistema fiscale: primi passi
Prima di scegliere un regime fiscale, qualsiasi soggetto che intenda operare economicamente in Italia deve essere in possesso di un codice fiscale e di una partita IVA, entrambi rilasciati dall’Agenzia delle Entrate. Il codice fiscale identifica il soggetto in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione; la partita IVA è invece il numero con cui il contribuente viene identificato nell’esercizio dell’attività economica.
Per alcuni approfondimenti sulla richiesta del codice italiano per stranieri si rimanda a questo articolo: https://antonellolawfirm.com/2025/03/05/cosa-e-e-come-richiedere-il-codice-fiscale-italiano-per-stranieri/
Nell’istanza di apertura della partita IVA è necessario, tra gli altri elementi, indentificare e indicare il codice ATECO corrispondente all’attività che si intende svolgere. Questo codice non è un mero adempimento formale: determina il coefficiente di redditività applicabile in regime forfettario e inciderà sull’inquadramento previdenziale, come illustrato nella Parte 2.
Sarà quindi necessario valutare con attenzione l’identificazione di quello più appropriato e coerente con l’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo che verrà esercitata.
I codici ATECO che identificano le attività sono classificati dall’ISTAT (l’Istituto Nazionale di Statistica) e reperibili a questo link: https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/
Il regime forfettario
Cosa è e chi può accedervi
Il regime forfettario, introdotto dalla Legge n. 190/2014 e più volte modificato nel tempo, è oggi il principale regime agevolato riservato a persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni. Vi possono accedere soggetti italiani, cittadini UE e cittadini extra-UE regolarmente soggiornanti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro e che non si trovino in nessuna delle condizioni ostative previste dalla normativa.
Le cause di esclusione principali sono:
- la partecipazione in società di persone o associazioni professionali con imputazione del reddito per trasparenza;
- il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata che svolgano attività riconducibile a quella esercitata individualmente;
- la percezione di redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro nell’anno precedente.
Esistono inoltre alcune cause di decadenza che, se si verificano, obbligano il soggetto applicante il regime forfettario ad uscire dall’agevolazione a partire dall’anno d’imposta successivo oppure, in taluni casi, sin dal momento stesso in cui si verifica della causa di decadenza.
Come funziona
Il meccanismo è semplice nella sua impostazione. Il reddito imponibile non è determinato per differenza tra ricavi e costi effettivi, bensì applicando ai ricavi un coefficiente di redditività stabilito per legge in relazione al codice ATECO. A titolo di esempio, il coefficiente è del 78% per le attività professionali, del 67% per il commercio al dettaglio, del 40% per i ristoranti e le attività di ristorazione. Sul reddito imponibile così calcolato si applica un’imposta sostitutiva del 15%, che sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, e IRAP.
Per i soggetti che avviano una nuova attività e che non abbiano esercitato nei tre anni precedenti un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, l’aliquota è ridotta al 5% per i primi cinque anni. Si tratta di un’agevolazione di rilevante impatto, che rende il regime forfettario particolarmente attrattivo proprio per chi si affaccia per la prima volta al mercato italiano.
I vantaggi del regime forfettario sono molteplici: oltre alla tassazione ridotta, il contribuente è esonerato dall’applicazione dell’IVA nelle operazioni interne (non addebita IVA ai propri clienti e non la porta in detrazione sugli acquisti), beneficia di adempimenti contabili semplificati e, come accennato Parte 2 — può fruire di una riduzione del 35% sui contributi previdenziali INPS.
Il limite principale è l’indetraibilità dell’IVA e dei costi effettivi: il regime si basa su una redditività forfettizzata, il che può risultare svantaggioso per chi sostiene spese elevate (acquisto di attrezzature, collaboratori, affitti, ecc.) o opera prevalentemente con clienti soggetti passivi IVA che non possono recuperare l’IVA non addebitata. In questi casi, l’analisi di convenienza va effettuata concretamente, caso per caso.
Il regime ordinario
Quando si applica
Il regime ordinario si applica obbligatoriamente a tutti i soggetti che superano la soglia degli 85.000 euro di ricavi, che si trovano in una delle condizioni ostative al forfettario, oppure che semplicemente scelgono di non avvalersene.
Determinazione del reddito e aliquote IRPEF
In questo regime il reddito imponibile è determinato per differenza tra i ricavi conseguiti e i costi effettivamente sostenuti e documentati, nel rispetto delle regole di inerenza e imputazione temporale previste dal TUIR (il Testo Unico sulla Imposte sui Redditi). Sul reddito netto si applicano le aliquote IRPEF progressive vigenti in Italia:
- fino a 28.000 euro: 23%
- da 28.001 a 50.000 euro: 35%
- oltre 50.000 euro: 43%
Una precisazione: questo meccanismo è progressivo per scaglioni, il che significa che il soggetto non pagherà la percentuale più alta sull’intero importo del suo reddito, ma solo sulla quota che rientra in quella specifica fascia. Per fare un esempio pratico con reddito imponibile di 35.000 €, sui primi 28.000 € si paga il 23%, che equivale a 6.440 euro e solo sul secondo scaglione, ovvero sui restanti 7.000 € (35.000€ – 28.000€) si paga la maggior aliquota del 33%, ovvero 2.310 €.
A questa tassazione ordinaria si aggiungono le addizionali regionali e comunali (variabili, mediamente tra l’1,2% e il 3,3%), che costituiscono rispettivamente la quota di tassazione dovuta alle Regioni e ai Comuni.
Il soggetto è inoltre tenuto ad avere un sistema contabile più complesso, ad applicare l’IVA sulle proprie operazioni attive, ma avrà il diritto di portare in detrazione quella sugli acquisti inerenti l’attività imprenditoriale.
I regimi speciali per soggetti provenienti dall’estero
Il sistema fiscale italiano prevede alcune disposizioni di particolare interesse per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia provenendo dall’estero. Pur trattandosi di regimi con requisiti specifici e una propria complessità, vale la pena menzionarli in questa sede perché possono interagire con la scelta del regime fiscale per l’attività economica.
Il regime per i lavoratori impatriati
Il regime degli impatriati consente ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di assoggettare a tassazione soltanto una quota del reddito prodotto nel territorio dello Stato. Nella versione attualmente in vigore, rilevante è che l’agevolazione si applica a condizione che il soggetto non sia stato fiscalmente residente in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento, che si impegni a rimanere residente per almeno quattro anni, e che svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
L’agevolazione è incompatibile con il regime forfettario: il soggetto dovrà quindi valutare quale dei due strumenti sia più vantaggioso in relazione alla propria situazione concreta.
La flat tax per i neo-residenti (HNWI)
Un ulteriore regime di grande interesse per i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia è quello recentemente introdotto dall’art. 24-bis del TUIR, comunemente noto come flat tax per i neo-residenti.
Si tratta di un’opzione rivolta a chi non è stato fiscalmente residente in Italia per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti il trasferimento, e che consiste nella sostituzione dell’IRPEF ordinaria — limitatamente ai redditi prodotti all’estero — con un’imposta forfettaria annua di 100.000 euro, indipendentemente dall’ammontare effettivo di tali redditi.
Il regime è quindi particolarmente conveniente per soggetti con un patrimonio o con flussi reddituali esteri di importo elevato, per i quali l’imposta sostitutiva risulta inferiore a quanto dovuto in via ordinaria. I redditi prodotti in Italia — ad esempio quelli derivanti dall’attività economica avviata nel nostro Paese — restano invece soggetti alle regole fiscali ordinarie (o al regime forfettario, se applicabile).
L’opzione può essere estesa anche ai familiari del neo-residente che trasferiscano anch’essi la residenza in Italia, con un’imposta sostitutiva ridotta a 25.000 euro per ciascun familiare. È esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta del trasferimento (o in quella successiva), si rinnova tacitamente di anno in anno e ha una durata massima di quindici anni. Prima di aderire, è possibile — e spesso consigliabile — presentare un’istanza di interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate per ottenere conferma della sussistenza dei requisiti.
La centralità della residenza fiscale
Per tutti i regimi fiscali descritti, un prerequisito fondamentale è ad ogni modo la corretta qualificazione della residenza fiscale. Ai sensi del TUIR, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, oppure hanno nel territorio dello Stato il proprio domicilio o la propria residenza ai sensi del codice civile. Dalla residenza fiscale dipende il regime di tassazione applicabile — worldwide taxation per i residenti, source taxation per i non residenti — e la stessa accessibilità ai regimi agevolati descritti.
In conclusione, il sistema fiscale italiano offre al soggetto straniero che avvia un’attività in Italia strumenti e configurazione diverse, ciascuno con una propria logica e un proprio perimetro applicativo. La scelta tra regime forfettario e regime ordinario, oppure l’accesso ai regimi speciali, non è mai una scelta univoca, ma dipende dalla tipologia di attività, dalla struttura dei costi, dalla natura dell’attività e per i soggetti esteri dalla situazione residenziale pregressa.

