Introduzione
Con la risposta n. 137/2026 dell’8 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti relativi al trattamento fiscale dei contratti SAFE, utilizzati per il reperimento di capitale nelle startup innovative.
In particolare la risposta si è concentrata sul nodo relativo al momento in cui può maturare la detrazione Irpef prevista per gli investimenti agevolati.
Il caso
IL caso è quello di una startup innovativa che intende raccogliere risorse finanziare mediante l’utilizzo del SAFE (Simple Agreement for Future Equity) nel periodo aprile 2026 – agosto 2027, durante il primo triennio di inscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Il flusso prospettato dalla startup è il seguente:
- per ciascun investimento accertare preventivamente, la disponibilità del plafond de minimis attraverso la piattaforma messa a disposizione dal Mimit
- ricevere in versamento mediante bonifico bancario con causale specifica riferita al SAFE
- imputare le somme a riserva patrimoniale destinata a futuro aumento di capitale
- predisporre e rilasciare agli investitori la documentazione completa richiesta dalla norma
- effettuare la successiva conversione del SAFE in partecipazioni societarie (quote) mediante delibera assembleare di aumento di capitale
Nell’interpello la società domanda all’Ufficio se al SAFE possa essere applicata la disciplina dell’art. 29-bis del D.L. 179/2012, che prevede incentivi fiscali relativi agli investimenti nelle startup innovative in regime de minimis, proponendo tre quesiti:
1) la possibilità di considerare il SAFE un investimento in convertendo
2) in caso di risposta affermativa al punto 1), la società, con riferimento al flusso sopra indicato, domanda se, ai fini del godimento dell’agevolazione da parte degli investitori, sia sufficiente la causale del bonifico e l’iscrizione delle somme in una riserva patrimoniale, o se si necessario attendere la delibera di aumento di capitale
3) le conseguenze in caso di mancata conversione del SAFE, o di un lasso di tempo consistente tra i contratto di SAFE e la conversione.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate fornisce una risposta molto interessante sotto diversi punti di vista, partendo dalla ricostruzione degli avvenimento degli ultimi anni.
In primo luogo, l’Ufficio, rammenta l’introduzione delle detrazioni e deduzioni fiscali per i soggetti che investono in startup innovative e nelle PMI innovative, con previsione di una detrazione Irpef rafforzata pari al 65% del finanziamento erogato da parte di investitori persone fisiche.
Il testo richiama poi il D.M. di dicembre 2020, nel quale si precisava che, in caso di investimenti tramite strumenti convertendi, il beneficio fiscale matura solo al momento della loro effettiva conversione in capitale sociale.
LA risposta prosegue con la L. n. 193/2024 che ha rappresentato un momento decisivo, in quanto ha modificato la precedente impostazione prevedendo che il diritto alla detrazione maturi al momento del bonifico a favore di società cui è applicabile la disciplina richiamata che iscrivono le somme siano a riserva patrimoniale.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate con la riposta n. 137/2026
L’Agenzia delle Entrate, da ultimo, confermando l’impostazione del 2024, ribadisce che il SAFE è un investimento in convertendo in quanto l’investitore assume sin da subito il rischio relativo all’investimento, anche se l’attribuzione delle partecipazioni sociali avviene in un momento successivo.
L’Agenzia ha chiarito anche che il diritto alla detrazione nasce con il versamento effettuato dall’investitore e non dipende dall’effettiva conversione, e rimane in capo allo stesso anche se la conversione non si verifica o se la riserva viene utilizzata per coprire le perdite della società.
Nella risposta si precisa inoltre che la detrazione viene meno se le somme vengono restituite all’investitore, sia direttamente che indirettamente, prima del periodo minimo di mantenimento previsto dalla legge.
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