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Redditi e investimenti esteri: come gestirli in Italia

Introduzione

Molti stranieri che si trasferiscono in Italia mantengono un legame economico con il proprio Paese d’origine: una casa di famiglia, un conto corrente, un portafoglio titoli, magari qualche criptovaluta. Finché si vive all’estero, questi beni riguardano un altro sistema fiscale. Ma nel momento in cui si diventa fiscalmente residenti in Italia, la prospettiva cambia: è necessario gestire con l’Agenzia delle Entrate tutto ciò che si possiede nel mondo, non solo cosa si possiede in Italia.

In questo articolo si illustrano sinteticamente quali sono gli obblighi principali legati ai redditi e agli investimenti esteri: le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE, il quadro di monitoraggio RW, e come evitare di pagare due volte le imposte sullo stesso reddito.

Il principio generale: chi è residente in Italia paga le imposte su tutto ciò che possiede nel mondo

Una volta acquisita la residenza fiscale in Italia si applica il principio della tassazione su base mondiale (worldwide taxation), disciplinato dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In pratica, tutti i redditi percepiti dal residente italiano, ovunque siano stati prodotti, vanno dichiarati in Italia. È il caso di un affitto incassato all’estero, dei dividendi di un titolo estero, degli interessi di un conto in un’altra banca, di una plusvalenza realizzata vendendo un immobile fuori dai confini italiani.

IVIE: l’imposta sugli immobili all’estero

L’IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero), introdotta dalla legge 214/2011, è l’equivalente estero dell’IMU. Dal 2024 l’aliquota ordinaria è dell’1,06% (era 0,76% fino al 2023), calcolata sul valore catastale dell’immobile (se si trova in un Paese UE o SEE che garantisce un adeguato scambio di informazioni) oppure sul costo di acquisto (per gli immobili situati altrove).

Alcuni punti pratici utili da tenere a mente:

IVAFE: l’imposta sui conti e sugli investimenti esteri

L’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) funziona in modo simile, ma si applica a conti, titoli e strumenti finanziari anziché a immobili. L’aliquota ordinaria è pari al 2 per mille (0,2%) del valore di mercato al 31 dicembre, e riguarda azioni, obbligazioni, fondi, ETF, polizze e anche le cripto-attività.

Per i conti corrente e i libretti di risparmio esteri esiste invece una regola specifica: l’imposta si paga in misura fissa, in analogia con l’imposta di bollo sui conti italiani. Un’attenzione particolare merita infine chi detiene beni in Paesi considerati non collaborativi ai fini fiscali (le cosiddette black list): in questi casi l’aliquota raddoppia, salendo fino al 4 per mille.

Il quadro RW: il monitoraggio dei beni esteri per il Fisco

Oltre a quanto sopra è da ricordare l’esistenza di un secondo livello di obblighi informativi, distinti dalla tassazione del reddito. La sola circostanza di possedere un bene all’estero, anche se non produttivo di alcun reddito, come un conto corrente fermo o una casa sfitta, genera un obbligo di comunicazione al Fisco, indipendente dal fatto che questo determini materia imponibile. In Italia è quindi prevista la presentazione annuale del quadro RW (o quadro W, per chi presenta il modello 730), il quale costituisce la sezione della dichiarazione dei redditi dedicata al cosiddetto “monitoraggio fiscale”, disciplinato dal Decreto Legge 167/1990. Serve in sostanza a comunicare all’Agenzia delle Entrate quali investimenti e attività patrimoniali si detengono fuori dall’Italia.

L’obbligo riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che, durante l’anno, hanno detenuto investimenti esteri, attività finanziarie estere o cripto-attività. Conta anche un possesso di un solo giorno. Se un conto è stato aperto e chiuso nello stesso anno, va comunque dichiarato per il periodo in cui è esistito.

Tra i beni più comuni da riportare si trovano immobili situati all’estero, conti correnti e libretti di risparmio, titoli, obbligazioni, fondi, ETF, polizze finanziarie e cripto-attività detenute su exchange, italiani o esteri.

Non tutto va sempre dichiarato, esistono alcune eccezioni. Le più frequenti riguardano:

Il quadro RW si presenta insieme alla dichiarazione dei redditi, seguendo quindi le stesse scadenze del modello Redditi Persone Fisiche o del modello 730. Il versamento di IVIE e IVAFE, quando dovute, seguono invece le scadenze tipiche dell’IRPEF, l’imposta sui redditi delle persone fisiche.

Omettere o compilare in modo errato il quadro RW espone a sanzioni molto onerose, che vanno dal 3% al 15% del valore non dichiarato, raddoppiate (6%-30%) per le attività detenute in Paesi black list. Vale la pena sapere che, grazie ai meccanismi di scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali (CRS e FATCA, ai quali si sta affiancando anche il tracciamento delle cripto-attività), l’Agenzia delle Entrate è spesso già a conoscenza di conti e investimenti detenuti all’estero. Se ci si accorge di un errore o di una dimenticanza, conviene quindi agire prima di un controllo: il ravvedimento operoso consente di regolarizzare la propria posizione con sanzioni ridotte.

Il credito d’imposta per evitare la doppia tassazione

Può sembrare che a causa del principio della worldwide taxation il conseguimento di un reddito estero da parte di un residente in Italia possa portare a una doppia tassazione (una nel Paese di origine e una in Italia conseguente alla ri-dichiarazione). In realtà, esiste un complesso sistema normativo che prevede modalità per evitare questa situazione.

Generalmente, se un reddito è già stato tassato nel Paese in cui è stato prodotto, e viene ri-dichiarato in Italia, il TUIR riconosce un credito d’imposta, entro il limite dell’imposta italiana dovuta sullo stesso reddito. A questo si affiancano le convenzioni contro le doppie imposizioni, accordi bilaterali che l’Italia ha siglato con la maggior parte dei Paesi e che possono ripartire o limitare ulteriormente la potestà impositiva tra i due Stati: vale sempre la pena verificare se esiste una convenzione con il proprio Paese d’origine.

Rimandando al precedente approfondimento sui regimi fiscali per chi si trasferisce in Italia, si ricorda il regime speciale per i neo-residenti previsto dall’articolo 24-bis del TUIR. Tra i suoi vantaggi, oltre all’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri, si ritrova anche l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e dal pagamento di IVIE e IVAFE sui beni detenuti all’estero, per tutta la durata dell’opzione. Per chi ha un patrimonio consistente fuori dall’Italia, è un elemento che può fare una differenza significativa nella scelta del regime fiscale più adatto, sempre da valutare con l’aiuto di un professionista per ogni caso specifico.

Riferimenti