immagine in bianco e nero che rappresenta il martello del giudice del Consiglio di Stato

Golden Power e startup: il caso Manta Aircraft e il venture capital

Introduzione

Il mondo delle startup tecnologiche italiane e del venture capital deve fare i conti con un nuovo, formidabile precedente giurisprudenziale in materia di Golden Power.

Con la sentenza n. 2180/2026 del 16 marzo 2026, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del veto imposto dal Governo italiano sulla costituzione di una joint venture tra la startup aerospaziale italiana Manta Aircraft S.r.l. e il colosso statale cinese Shenyang Aviation Industry Group (SAIG).

Questa pronuncia non è solo cronaca giudiziaria, ma un vero e proprio “manuale operativo” che ridefinisce le regole degli investimenti esteri e del trasferimento tecnologico (FDI screening). Ecco cosa cambia per founder, investitori e advisor.

Il caso Manta Aircraft: i fatti al centro del veto

Per comprendere la portata esplosiva della sentenza, bisogna guardare all’identikit della società bersaglio. Manta Aircraft non è una multinazionale strutturata, ma una startup early stage con le seguenti caratteristiche:

L’operazione bloccata dal Governo prevede un Memorandum of Cooperation per creare una Joint Venture in Cina. L’accordo è così strutturato:

Il Consiglio dei Ministri (disattendendo la proposta del Gruppo di coordinamento che suggeriva un via libera con prescrizioni) ha esercitato il veto assoluto. Una decisione poi blindata dal TAR Lazio e, in via definitiva, dal Consiglio di Stato, in una catena decisionale unanime a sui diversi livelli.

I 4 principi del consiglio di stato: cosa cambia per le startup?

Quali sono i pilastri pratici di questa sentenza che ogni operatore di private equity e venture capital deve conoscere?

1. Essere early stage non ti protegge

Il Consiglio di Stato ha stabilito che per far scattare il Golden Power non serve un asset finito, brevettato o capace di generare ricavi. Il know-how in formazione è già un asset strategico tutelabile. Se una startup conferisce le competenze dei fondatori in una join venture estera, sta trasferendo qualcosa di strategicamente rilevante per la sicurezza nazionale, anche prima che diventi un prodotto commerciale.

2. Il rischio del dual use (uso civile – uso militare)

Manta aveva dimostrato documentalmente che il suo progetto aveva finalità esclusivamente civili (trasporto passeggeri). I giudici hanno ritenuto questi elementi puramente “accessori”. Il principio sancito è severissimo: basta che l’uso militare non sia “impossibile a priori”. Il rischio di pregiudizio per gli interessi nazionali è valutato su base potenziale.

3. Nasce il Golden Power outbound

Questo è lo snodo giuridico più affascinante. L’operazione non prevedeva un investitore cinese che comprava quote in Italia, ma una startup italiana che portava il suo know-how in Cina. Il Consiglio di Stato ha confermato che la normativa intercetta anche i flussi tecnologici in uscita: costituire una join venture estera trasferendo la proprietà intellettuale (Joint IP) altera la “disponibilità degli attivi strategici” ed è quindi soggetta a veto.

4. Il limite geografico

Perché il Governo non ha semplicemente imposto delle regole (prescrizioni) per tutelare l’IP italiana? Perché imporle a una società con sede in Cina, sottoposta al diritto cinese e controllata da un ente governativo di Pechino, avrebbe reso il controllo “di estrema difficoltà, se non impossibilità di fatto”. Se lo Stato non può far rispettare geograficamente i propri paletti, l’unica strada è il veto.

Dalla teoria alla pratica negoziale. In questa sezione raccogliamo brevi pillole operative, orientamenti giurisprudenziali, prassi e accorgimenti strategici nati dall’esperienza sul campo. Strumenti concreti per decodificare le complessità normative e proteggere il valore degli investimenti immobiliari.

Fonti

Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2180/2026